Gli obblighi formativi in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la Circolare dell’Ispettorato

L’importanza della formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è stata recentemente sottolineata anche dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’ente ha pubblicato la Circolare n.1/2022 per indicare quali sono i nuovi obblighi formativi derivanti dall’art.13 del D.L. 146/2021 come convertito dalla L.215/2021, e che riguardano il periodo di transizione in attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (ASR) sulla formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Omega Work ha sintetizzato i cambiamenti per ogni figura professionale:

IL DATORE DI LAVORO
Restano validi gli attuali corsi per datori che svolgono il compito di RSPP. Difatti il nuovo corso introdotto dalla Circolare non trova corrispondenza con quanto già esistente e non è possibile organizzare la formazione fino alla pubblicazione dell’ASR.

IL PREPOSTO
Corso già esistente con le modalità e i contenuti previsti dall’ASR 221 del 21/12/2011. Si articola in un modulo di 8 ore da svolgersi in presenza, FAD oppure on-line, con erogazione futura esclusivamente in presenza. L’aggiornamento per i preposti diventerà a cadenza biennale con un periodo transitorio per tutte le aziende.

ADDESTRAMENTO
Dal 21 dicembre 2021 vige l’obbligo di addestramento dei lavoratori, con registrazione su supporto cartaceo o digitale e si applica alle attività svolte dopo tale data e rivolte a: nuovi assunti (anche tramite agenzie interinali), cambi di mansione, messa in servizio di nuove attrezzature, e altri. Per le aziende con contratto di consulenza continuativa o RSPP, il registro sarà personalizzato e fornito dal tecnico di riferimento.

Omega Work resta vigile in attesa della pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni, in uscita per Giugno 2022, per segnalare tutte le novità.
Intanto guarda i nostri Corsi di formazione in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in partenza ad Aprile 2022!

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Online il calendario dei corsi sicurezza sul lavoro 2022

Pubblicato il calendario dei nostri corsi che si svolgeranno tra aprile e maggio 2022 presso la sede Omega Work in via Brescia 33 a Torri di Quartesolo (VI)

Ripartono i corsi sicurezza sul lavoro promossi e organizzati da Omega Work.
In seguito ai recenti cambiamenti normativi relativi al Testo Unico per la Sicurezza, ripartiamo con una formazione aggiornata, con nuovi percorsi di formazione e tante opportunità di confronti per varie figure professionali. Ma non solo corsi interaziendali: in Omega Work sviluppiamo anche programmi di formazione personalizzati sulle vostre esigenze aziendali e in linea con le normative vigenti.

Scarica il Calendario Corsi 2022

Omega Work Srl organizza anche corsi di formazione e-learning riconosciuti dagli enti e da frequentare direttamente online. Ogni lavoratore potrà gestire la sua formazione seduto comodamente al PC, in totale flessibilità di ore e studio grazie alla divisione in moduli e a una piattaforma ricca, ma intuitiva da navigare.

Per info sull’e-learning e adesioni ai corsi sicurezza sul lavoro:
0444 267582 – formazione@omegawork.it 



Come cambia la legge 81/2008

Aggiornamenti importanti al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono state emanate diverse novità relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro con un intervento di revisione simile a una “miniriforma” della legge 81/2008.

COSA PREVEDE IL DECRETO?
OMEGA WORK HA SINTETIZZATO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI:

  • Sussiste l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali;
  • Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della sospensione dell’attività d’impresa;
  • Gravi violazioni (art.14 Legge 81/2008): per determinate violazioni l’attività viene sospesa anche senza reiterazione. Per poter riprendere è necessario rimettersi in regola e pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione.
  • Novità relative al preposto: più poteri al preposto, che ora ha il dovere di: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; accertarsi della conformità dei mezzi di protezione messi a disposizione; rilevare comportamenti non idonei e intervenire per modificarli o interrompere l’attività informando i superiori diretti.
  • Novità relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni definirà un Accordo nel quale rivedere alcuni passaggio del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per garantire:

– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

– le precise modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i corsisti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

– Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);

Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato);

Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, Legge 81/2008).

  • Ampliamento delle competenze e dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.



Valutazione rischio incendio: i nuovi decreti 2022

Il mese di settembre 2021 ci ha lasciato in eredità per il 2022 tre importanti decreti che aggiornano la valutazione rischio incendio nelle aziende, emanati dal Ministero dell’Interno: il DM 1, il DM 2 e il DM 3.

Questi decreti vanno ad abrogare alcuni articoli contenuti nel DM 10 marzo 1998 e introducono numerose novità legislative, che però entreranno in vigore solo tra settembre e ottobre 2022. 

Noi di Omega Work abbiamo analizzato e riassunto i principali cambiamenti alla normativa, eccoli.

Il ruolo del “tecnico manutentore qualificato”

Il DM 01 settembre 2021Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, stabilisce che qualsiasi intervento di manutenzione e di controllo su impianti, attrezzature e altre misure di progettazione antincendio dovrà essere effettuato esclusivamente da tecnici manutentori qualificati in possesso dei requisiti tecnico-professionali stabiliti nell’allegato II del DM 1.

Registro dei controlli

Viene aggiornato e mantenuto l’obbligo, per i datori di lavoro, di tenere un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo documento dovrà essere costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Il DM 2 settembre 2021Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” introduce nuovi casi in cui si ha l’obbligo di predisporre il Piano di Emergenza, ovvero:

  • per luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • per luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • per luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

A differenza del precedente DM, dunque, il terzo caso è una novità. Le aziende che non rientrano nell’elenco, comunque, devono predisporre ugualmente delle contromisure per la prevenzione. 

Omega Work aiuta le aziende fornendo una serie di servizi antincendio collaudati e fondamentali per il rispetto delle normative, clicca qui per vedere quali

Tutti i soggetti che sono obbligati al Piano di Emergenza devono necessariamente organizzare l’esercitazione antincendio almeno una volta all’anno, e una ulteriore se:

  • si aggiungono degli interventi per risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • il numero dei lavoratori cresce;
  • si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Inoltre, in caso di più datori di lavoro presenti nello stesso edificio è necessaria la collaborazione e il coordinamento tra tutti i Piani di Emergenza delle singole aziende.

Livelli di valutazione rischio incendio

Cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende in questo modo:

  • il rischio basso verrà rinominato “livello 1”, vi rientrano tutte le aziende in cui c’è una scarsa possibilità di focolai e di propagazione delle fiamme;
  • il rischio medio verrà rinominato “livello 2” e vi rientrano i luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3, ma anche i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;
  • il rischio alto verrà rinominato “livello 3” e vi rientrano tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2 come fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e i relativi corsi di aggiornamento andranno ripetuti almeno ogni cinque anni

Inoltre:

  • Tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione.
  • Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023).
  • Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
  • I corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 02 settembre 2021.

Diventa necessario ripensare la propria progettazione antincendio aziendale per essere in perfetta regola con gli ultimi cambiamenti normativi. Ecco perché Omega Work forma imprenditori e lavoratori con un calendario corsi vasto e per ogni ruolo aziendale con specifiche competenze, puoi consultarlo qui e richiedere quello di tuo interesse.

Le novità del terzo decreto

Il DM 03 settembre 2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.“, sostituisce interamente il DM 10/03/1998 e tratta nel dettaglio le attività a “basso rischio” antincendio, ovvero tutte le attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi contemporaneamente verificati tutti i seguenti requisiti:

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti (comprendono tutte le persone a qualsiasi titolo presenti sul luogo di lavoro)
  • superficie lorda dei locali minore o uguale a 1000 m2
  • piani del luogo di lavoro compresi tra -5 m e 24 m di quota
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2
  • non devono essere presenti o trattate sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • non devono essere effettuate lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

Per queste aziende, il DM 3 introduce una sorta di Mini Codice di Prevenzione Incendi per una corretta valutazione rischio incendio e per stabilire una exit-strategy che consideri:

  • Compartimentazione
  • Esodo
  • Caratteristiche del sistema d’esodo
  • Dati di ingresso per la progettazione del sistema d’esodo
  • Progettazione del sistema d’esodo
  • Gestione della Sicurezza Antincendio (SGA)
  • Controllo dell’incendio
  • Rilevazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio

Per restare sempre aggiornato sui cambiamenti normativi e non farsi trovare impreparati al rischio, contatta Omega Work!