Aggiornamenti importanti al Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.
Con la Legge 17 dicembre 2021, n. 215 sono state emanate diverse novità relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro con un intervento di revisione simile a una “miniriforma” della legge 81/2008.
COSA PREVEDE IL DECRETO?
OMEGA WORK HA SINTETIZZATO I PRINCIPALI CAMBIAMENTI:
- Sussiste l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro relative alla presenza di lavoratori autonomi occasionali;
- Abbassamento della soglia dei lavoratori in nero al 10% ai fini della sospensione dell’attività d’impresa;
- Gravi violazioni (art.14 Legge 81/2008): per determinate violazioni l’attività viene sospesa anche senza reiterazione. Per poter riprendere è necessario rimettersi in regola e pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda della violazione.
- Novità relative al preposto: più poteri al preposto, che ora ha il dovere di: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge; accertarsi della conformità dei mezzi di protezione messi a disposizione; rilevare comportamenti non idonei e intervenire per modificarli o interrompere l’attività informando i superiori diretti.
- Novità relative alla formazione: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni definirà un Accordo nel quale rivedere alcuni passaggio del Testo Unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro per garantire:
– l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
– le precise modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i corsisti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
– Viene introdotto l’obbligo di formazione ed aggiornamento anche per i datori di lavoro (la relativa regolamentazione andrà approvata, in Conferenza Stato Regioni, entro il 30 giugno 2022);
– Tracciamento e registrazione delle attività di addestramento dei lavoratori in apposito registro (anche informatizzato);
– Formazione per i preposti svolta interamente con modalità in presenza e ripetuta, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 7-ter, Legge 81/2008).
- Ampliamento delle competenze e dell’organico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Istituzione di un repertorio degli organismi paritetici.