Disposizioni Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.


Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.


La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:


“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.


Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.


La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/01/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:

  • Uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
  • Uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.

  • Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.