Omega Work – Corsi novembre/dicembre 2024

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Omega Work – Corsi settembre/ottobre 2024

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Omega Work – Corsi luglio/agosto 2024

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FONDIMPRESA Avviso 2 | 2024 Contributo aggiuntivo

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Patente a punti nei cantieri

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Valutazione Rischi da Violenza e Molestie nei Luoghi di Lavoro

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MUD 2024: la scadenza è il 30 giugno 2024

 

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La patente a punti per la sicurezza nei cantieri

 

Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
  • Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.

Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

 

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Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2024) per i rifiuti prodotti nell’anno 2023

A tutti i Sigg. Clienti

Il MUD 2024 dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 1 marzo 2024, ma dopo il pasticcio dell’anno scorso il condizionale è d’obbligo.
Sarà nostra premura monitorare la scadenza per l’invio e comunicarVi la data

Ricordiamo che la Dichiarazione MUD 2024 dovrà essere presentata per tutti i soggetti obbligati:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Sono invece esclusi da questo obbligo:

  • gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di dieci dipendenti, solo in merito ai rifiuti non pericolosi

La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di competenza territoriale, con il pagamento effettuato dei diritti di segreteria dell’importo di € 10,00 per unità locale (salvo ulteriori comunicazioni da parte della C.C.I.A.A.). Vi ricordiamo che le sanzioni per la compilazione del Mud errata o mancante variano da € 2.000,00 a € 10.000,00

Vi possiamo assistere nella Dichiarazione MUD svolgendo per conto Vostro l’elaborazione dei dati ed il loro invio tramite portale dedicato.

Disposizioni Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.


Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.


La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:


“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.


Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.


La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/01/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:

  • Uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
  • Uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.

  • Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.