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Valutazione Rischi da Violenza e Molestie nei Luoghi di Lavoro
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MUD 2024: la scadenza è il 30 giugno 2024
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La patente a punti per la sicurezza nei cantieri
Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:
- Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.
Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.
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Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2024) per i rifiuti prodotti nell’anno 2023
A tutti i Sigg. Clienti
Il MUD 2024 dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 1 marzo 2024, ma dopo il pasticcio dell’anno scorso il condizionale è d’obbligo.
Sarà nostra premura monitorare la scadenza per l’invio e comunicarVi la data
Ricordiamo che la Dichiarazione MUD 2024 dovrà essere presentata per tutti i soggetti obbligati:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Sono invece esclusi da questo obbligo:
- gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8;
- le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di dieci dipendenti, solo in merito ai rifiuti non pericolosi
La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di competenza territoriale, con il pagamento effettuato dei diritti di segreteria dell’importo di € 10,00 per unità locale (salvo ulteriori comunicazioni da parte della C.C.I.A.A.). Vi ricordiamo che le sanzioni per la compilazione del Mud errata o mancante variano da € 2.000,00 a € 10.000,00
Vi possiamo assistere nella Dichiarazione MUD svolgendo per conto Vostro l’elaborazione dei dati ed il loro invio tramite portale dedicato.
Disposizioni Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
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Regolamento UE 2016/679 GDPR – Privacy
Omega Work, tutti i corsi Giugno/Luglio 2023
Nuovo regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti: Cosa cambia e come aderire al RENTRI
Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:
• i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
• le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
• il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;
Il regolamento entra in vigore il 15 giugno prossimo.
È previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Le modalità operative del RENTRI – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
A breve il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica renderà disponibile agli operatori le informazioni e il supporto necessari.