Patente a punti nei cantieri

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Valutazione Rischi da Violenza e Molestie nei Luoghi di Lavoro

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

MUD 2024: la scadenza è il 30 giugno 2024

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

La patente a punti per la sicurezza nei cantieri

 

Dal 1° ottobre 2024 è prevista l’introduzione di un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, la cosiddetta patente a punti o patente a crediti, obbligatoria per i soggetti che intendono operare nell’ambito di cantieri edili.
Lo scopo di questa previsione è rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ottenere la patente il responsabile legale dell’impresa o il lavoratore autonomo devono possedere:

  • Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
  • Adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC);
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  • Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

La patente viene rilasciata in formato digitale dalla sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) territorialmente competente con 30 crediti iniziali.

Le imprese e i lavoratori autonomi in possesso della patente potranno operare nei cantieri temporanei o mobili sempre che nella stessa ci sia un punteggio non inferiore a 15 crediti.

 

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD 2024) per i rifiuti prodotti nell’anno 2023

A tutti i Sigg. Clienti

Il MUD 2024 dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il prossimo 1 marzo 2024, ma dopo il pasticcio dell’anno scorso il condizionale è d’obbligo.
Sarà nostra premura monitorare la scadenza per l’invio e comunicarVi la data

Ricordiamo che la Dichiarazione MUD 2024 dovrà essere presentata per tutti i soggetti obbligati:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Sono invece esclusi da questo obbligo:

  • gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno meno di dieci dipendenti, solo in merito ai rifiuti non pericolosi

La dichiarazione dovrà essere presentata telematicamente alla C.C.I.A.A. Camera di Commercio di competenza territoriale, con il pagamento effettuato dei diritti di segreteria dell’importo di € 10,00 per unità locale (salvo ulteriori comunicazioni da parte della C.C.I.A.A.). Vi ricordiamo che le sanzioni per la compilazione del Mud errata o mancante variano da € 2.000,00 a € 10.000,00

Vi possiamo assistere nella Dichiarazione MUD svolgendo per conto Vostro l’elaborazione dei dati ed il loro invio tramite portale dedicato.

Disposizioni Accordo Stato Regioni del 21/12/2011

La formazione dei lavoratori in ambito Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro è sicuramente uno degli obblighi fondamentali, previsti dalla normativa in materia.


Il datore di lavoro deve formare i lavoratori dipendenti entro massimo 60 giorni dopo l’assunzione. La normativa specifica che i percorsi formativi debbano essere avviati prima dell’effettivo inserimento del nuovo dipendente, e solo nel caso in cui questo sia impossibile deroga l’obbligo successivamente all’assunzione.


La formazione dei lavoratori in caso di nuove assunzioni è regolata dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, nel quale, al punto 10, sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che dispone infatti:


“Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”.


Secondo l’Accordo, dunque, la formazione dei lavoratori neoassunti, ma anche per i dirigenti e i preposti, dovrebbe essere erogata prima che il lavoratore venga adibito alla sua attività, salvo il caso che questo sia impossibile l’accordo consente di poter provvedere nel momento stesso dell’assunzione, come del resto è stato indicato nelle disposizioni di legge.


La Conferenza Stato Regioni ha approvato l’Accordo il 21 dicembre 2011, il quale al punto 4 specifica che la formazione dei lavoratori deve articolarsi, a partire dal 26/01/2012, data di entrata in vigore dell’Accordo medesimo, in due moduli distinti:

  • Uno di formazione generale della durata non inferiore a 4, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro
  • Uno di formazione specifica della durata minima di 4, 8 o 12 ore, a seconda che il settore di attività sia inserito corrispondentemente nella classe di rischio basso, medio o alto.

  • Il percorso formativo quindi deve avere una durata pari almeno a 8 , 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio dell’attività.

Omega Work, tutti i corsi Settembre/Ottobre 2023

Siamo lieti di presentarvi il calendario dei corsi offerti da Omega Work

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Regolamento UE 2016/679 GDPR – Privacy

Gentile Azienda,


Il 1° settembre 2023 entrerà in vigore la revisione completa della legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa), già approvata dal Parlamento nel settembre del 2020.


Dopo 5 anni dalla piena applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, noto come GDPR, siamo in grado di disporre di Linee Guida, pronunce e provvedimenti del Garante ed esperienza per potervi supportare a pieno nella verifica e revisione del modello organizzativo privacy aziendale; essenziale per proteggere i diritti dei soggetti interessati, gestire il rischio aziendale e mantenere la conformità con le norme sulla protezione dei dati personali in continua evoluzione


Non ultimo, alcune recenti novità introdotte, ad esempio, dal D.Lgs. 10 marzo 2023 n.24 (c.d. “Whistleblowing”) e DL 4 maggio 2023 n. 48 (“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro“) che hanno precisato ulteriori attenzioni per i titolari del trattamento al fine di rendere più trasparenti gli obblighi di informazione per le parti interessate e misure di sicurezza applicate ai dati.


Siamo a Vs disposizione per chiarimenti in merito e per proporVi un preventivo senza impegno.

Nuovo regolamento sulla tracciabilità dei rifiuti: Cosa cambia e come aderire al RENTRI

Si informa che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio scorso il Decreto 4 aprile 2023, n. 59, regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:
• i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
• le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
• il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.;

Il regolamento entra in vigore il 15 giugno prossimo.

È previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al RENTRI e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento, in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati.
Le modalità operative del RENTRI – come ad esempio quelle per la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli– saranno definite dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito l’Albo nazionale gestori, con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore.
A breve il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica renderà disponibile agli operatori le informazioni e il supporto necessari.